Statuto

Statuto dell’associazione di volontariato
“ASSOCIAZIONE MARGHERITA BELLUNO”

Titolo Primo Disposizioni generali

Articolo 1 Costituzione e durata

1. E’ costituita l’ORGANIZZAZIONE di Volontariato denominata “Associazione Margherita Belluno” in forma d’associazione non riconosciuta.

2. L’associazione ha sede in Viale Roma n. 64 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL).

3. La durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2 Statuto

1. L’Associazione Margherita Belluno è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 266/1991, delle leggi regionali d’attuazione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.

Articolo 3 Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Articolo 4 Oggetto e scopo

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello spirito della Legge 266/91 e in linea con gli obiettivi individuati dalla Giunta Regionale, di seguito elencati:

A) OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE, ASSISTENZA E TUTELA DELLE
PERSONE AFFETTE DA DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE;

B) OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO.

2. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Associazione si propone di:

a) promuovere e favorire l’incontro di persone interessate a svolgere attività di volontariato a favore di soggetti che si trovano nella condizione di dover affrontare i problemi psicologici e sanitari correlati alla presenza di disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia e bulimia;
b) favorire l’incontro con personale specializzato, al fine di fornire sostegno adeguato ai soggetti malati e contestualmente alle persone interessate alla soluzione della patologia;
c) promuovere ricerche, studi di settore ed interventi di documentazione, finalizzati alla comprensione dei motivi che inducono molte persone ad evidenziare, in forme diverse, disturbi del comportamento alimentare;
d) organizzare e gestire incontri di aggiornamento culturale e scientifico, finalizzati alla messa in opera di interventi che possano affrontare, con la dovuta competenza, i risvolti psicologici e sanitari della malattia;
e) mantenere contatti con enti pubblici e privati, locali e nazionali, che perseguono uguali finalità;
f) promuovere la realizzazione di incontri di studio e di ogni altra manifestazione pubblica, mirata a divulgare la conoscenza di tale patologia, al fine di contenerne la diffusione;
g) sensibilizzare i mezzi di comunicazione per l’informazione di tali eventi;

3. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, poiché integrative delle stesse.

Titolo Secondo Aderenti

Articolo 5 Ammissione dei soci

1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, versando l’eventuale quota associativa.

2. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, il quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3. Il richiedente acquisirà la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera sociale (oppure al momento dell’iscrizione nel Libro dei soci).

Articolo 6 Adesione

1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

2. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dell’eventuale Regolamento, per l’approvazione del bilancio e per la nomina degli organi elettivi.

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

4. I soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o Assemblea.

5. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 7 Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione.

Articolo 8 Recesso

1. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di adesione, se prevista.

Articolo 9 Esclusione

1. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può esserne escluso su delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall’assemblea.

2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

3. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l’organo competente a deliberare l’esclusione.

4. Resta salva la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione all’Autorità Giudiziaria.

5. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nè hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo Terzo Organi

Articolo 10 Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

Articolo 11 Composizione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente.

Articolo 12 Convocazione

1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta. La comunicazione deve essere spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal libro dei soci o all’indirizzo e-mail (se comunicato) e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data della riunione.

2. La convocazione dell’assemblea deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

3. L’Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

Articolo 13 Oggetto delle delibere assembleari

1. L’Assemblea:

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
c) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
e) approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
f) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14 Validità delle Assemblee

1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con le maggioranze di cui all’articolo 3 del presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con le maggioranze di cui all’articolo 27 del presente statuto.

2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti.
Può essere prevista un’unica delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

3. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Delle riunioni dell’assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

5. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di n. 3 anni; i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
In caso di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti nel corso della successiva Assemblea dei soci.
Diversamente il Consiglio Direttivo convocherà un’Assemblea per nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque più volte l’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.

8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede pure
alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Articolo 16 Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

2. è eletto dal Consiglio, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

3. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

4. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.

5. Sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione; in merito all’attività compiuta, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

6. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, di cui successivamente dovrà dare conto al Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.

9. Il Presidente cura altresì la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 17 Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 18 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

2. Il Tesoriere cura la contabilità e la gestione del patrimonio
dell’Associazione.

Titolo Quarto Patrimonio e Bilancio

Articolo 19 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in un’apposita voce di bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Articolo 20 I beni

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sociale sono elencati nell’inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile dagli aderenti.

Articolo 21 Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22 Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio.

2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi della L. 266/91.

Articolo 23 Bilancio

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Titolo Quinto Responsabilità

Articolo 24 Responsabilità ed assicurazione

1. Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

3. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Articolo 25 Convenzioni

1. L’associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’associazione.

Articolo 26 Dipendenti e collaboratori

1. L’associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’operai, collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge.

Titolo Sesto Disposizioni Finali

Articolo 27 Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo disposizioni diverse previste dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

Articolo 28 Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Belluno, lì 06.12.2007
Il Presidente
Bristot Ileana

L’Associazione Margherita  Fenice Belluno aderisce a

logo coordinamento nazionale disturbi alimentari                                              LOGO FENICE

Associazione Margherita Fenice Belluno via del Piave n. 5  32100 Belluno (BL). e-mail: assmargheritabl@libero.it Telefono: 3494451488   –      3468208184
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